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ISO 9001:2008
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BuonChef
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La legislazione in materia
 

Dipendenti e datori di lavoro: IRE e contributi INPS
Datori di lavoro: IRES e IRAP
Datori di lavoro: IVA
Buoni Pasto Elettronici: IVA; IRE; contributi INPS
Co.Co.Co.
Lavoratrici Madri
 
IRE e contributi INPS
I Buoni Pasto, fino ad un importo giornaliero complessivo di € 5.29, non concorrono a formare il reddito imponibile del dipendente ai fini IRE. Rientra quindi nella base imponibile soltanto l'eccedenza rispetto a tale cifra, intesa al netto dell’eventuale quota posta a carico del dipendente. (Il valore di € 5.29 potrà essere rivalutato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora la variazione ISTAT relativa ai 12 mesi terminanti il 31 agosto superi il 2% rispetto al valore medio riferito allo stesso periodo del 1998). Inoltre i Buoni Pasto, sempre fino all'importo giornaliero complessivo di € 5.29, non concorrono a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali.
 
Secondo l'Art. 51 T.U.I.R. 2º Comma: "Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: (omissis) lett. C - le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o - fino all'importo complessivo giornaliero di € 5.29 - le prestazioni (Buoni Pasto) e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione".
 
Inoltre, come previsto dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 118/E del 30 ottobre 2006 “anche i lavoratori subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa per il pranzo, ove fruiscano di Buoni Pasto, sono ammessi a beneficiare della previsione agevolativa di cui all'’Art. 51, c.2, lett. c) del TUIR. Tali Buoni Pasto non concorreranno, quali compensi in natura, nei limiti dei 5,29 euro giornalieri, alla formazione della base imponibile contributiva e fiscale del lavoratore subordinato assunto con contratto a tempo parziale”. Tale Risoluzione è stata fatta propria anche dall’INPS con la Circ. n.1 del 3 gennaio 2007.
 

IRES e IRAP
ll costo sostenuto per l'acquisto di Buoni Pasto (imponibile) è classificabile come costo per l'acquisizione di servizi ed è quindi interamente deducibile, da parte del datore di lavoro, ai fini IRAP e IRES (Agenzia Entrate Risoluzione 6/E del 3.3.2009). La totale deducibilità dipende dalla considerazione che in tal caso il costo è sostenuto per l'acquisto di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande (cfr. Circ. IRDCEC n.9/IR del 27/4/2009).
 
Collaborazioni coordinate continuative
LEGGE 21 novembre 2000, n.342 - Misure in materia fiscale.
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI
(omissis)
Art. 34.
(Disposizioni in materia di redditidi collaborazione coordinata e continuativa)

 

1)  Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
 
a)  nell'articolo 20, concernente applicazione dell'imposta ai non residenti, al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere c), c-bis), f), h), h-bis), i) e l) del comma 1 dell'articolo 47";
 
  b)  all'articolo 47, concernente redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, al comma 1, dopo la lettera c), è inserita la seguente:"c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente"
(omissis)

 

IVA
LEGGE 30 dicembre 1991, n. 413
- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. (Omissis)
 
Art. 75
(Omissis)
3. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento di cui al n. 37 della parte II della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevista per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali deve ritenersi applicabile anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti, anche di appalto, avente ad oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commesse da datori di lavoro. Non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alla somministrazione di alimenti e bevande da chiunque effettuata nei confronti di datori di lavoro, tranne quella effettuata nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale. (Omissis)

 
D.P.R. 633/1972 – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto
 
Art. 19bis1, comma 1, lett. e)
(Omissis)
e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone. (Omissis)
 
L'Art. 83 (commi dal 28 bis al 28 quater) del DL 112/2008, convertito dalla legge 133/08, ha modificato l'Art. 19bis1, comma 1, lett. e) del D.P.R. 633/1972, eliminando la previsione di indetraibilità soggettiva dell’'IVA relativa a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande.
 
Sino al 1° settembre 2008, infatti, era prevista, in linea generale, l'indetraibilità dell'IVA per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, tranne nel caso in cui tali prestazioni fossero oggetto dell'’attività d’impresa o effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa aziendale o interaziendale o scolastica o per le somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendali. A seguito delle modifiche introdotte dalla L.133/08 l'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è totalmente detraibile, nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l’esercizio del diritto alla detrazione. La disposizione si applica con decorrenza dal 1° settembre 2008.

BUONI PASTO ELETTRONICI: IVA, IRE e contributi INPS
I servizi sostitutivi di mensa basati sull’impiego di Buoni Pasto Elettronici possono presentare caratteristiche idonee a differenziarli nettamente da quelli realizzati mediante Buoni Pasto cartacei.

Recita in tal senso l'Agenzia delle Entrate (Ris. n.63/E del 17.5.2005) che “se è vero che anche le card elettroniche sono contraddistinte dai requisiti propri dei Buoni Pasto (non sono cedibili, né cumulabili, commerciabili, o convertibili in denaro), è altrettanto vero che le proprietà insite nelle card elettroniche sono tali, ed evidenti, da distinguere completamente le due tipologie di somministrazione".

I Buoni Pasto Elettronici, infatti, consentono di verificare in tempo reale l’accesso al servizio, non consentono di posticipare nel tempo la fruizione della prestazione e consentono di individuare il dipendente rispetto alla data in cui aveva diritto di ricevere la somministrazione del pasto.

I Buoni Pasto Elettronici assumono “la funzione di rappresentare esclusivamente il pasto e non il corrispondente valore monetario utilizzabile eventualmente per l’acquisto di beni diversi presso l’esercizio convenzionato". Da tale funzione deriva che i Buoni Pasto Elettronici non sono assimilabili ai Buoni Pasto cartacei, “ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita “diffusa" in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica".

Le prestazioni rese attraverso Buoni Pasto Elettronici, sia ai fini fiscali che contributivi, “non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro, di cui all’articolo 51 (ex 48), comma 2, lett.c), del Tuir (riferito esclusivamente alle prestazioni ed alle indennità sostitutive di mensa)".

In sede di fatturazione al datore di lavoro committente, BuonChef applicherà l’aliquota IVA del 4%, trattandosi di una fattispecie riconducibile nell’ambito applicativo di cui al n. 37) della Tabella A – Parte II – del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. L’IVA corrispostaci “sarà detraibile per il datore di lavoro in ossequio al disposto di cui all’art.19-bis 1, comma 1, lettera e), del D.P.R. n.633 del 1972".
 

LAVORATRICI MADRI
Secondo l’interpretazione fornita dal Comitato Nazionale di Parità e dal Comitato Pari Opportunità del Ministero dell’Industria, premesso che ai sensi dell’Art. 10, c.2, L. 1204/71 “i periodi di riposo sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro” e che, quindi, vi è completa equiparazione delle ore riconosciute per l’accudimento del bambino durante il primo anno di vita all’ordinaria presenza lavorativa del dipendente sul luogo di lavoro, ne consegue che, qualora le lavoratrici madri chiedano di usufruire di tali periodi giornalieri di riposo e svolgano durante la giornata lavorativa un orario complessivo (comprese le ore di riposo) superiore alle sei ore, esse hanno diritto alla concessione dei Buoni Pasto.
 
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